Livelli essenziali di assistenza o più semplicemente LEA, cosa cambia per gli utenti, ospedali e sopratutto per i medici che prescrivono. Ottimizazione delle prestazione o ennesimo taglio alla sanità?
Cosa sono i LEA?
I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket. Questi sono stati definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, entrato in vigore il 23 febbraio 2002.
I LEA sono organizzati in tre grandi aree:
-1- L’Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro. Questa comprende le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli:
- tutela dagli effetti dell’inquinamento,
- dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro,
- sanità veterinaria,
- tutela degli alimenti,
- profilassi delle malattie infettive,
- vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce,
- medicina legale.
-2- L’Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi sul territorio nazionale. Questi comprendono:
- medicina di base,
- assistenza farmaceutica,
- specialistica e diagnostica ambulatoriale,
- fornitura di protesi ai disabili,
- servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi,
- servizi territoriali consultoriali,
- strutture residenziali per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche
-3- L’Assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, e così via.
E’ molto importante ricordare che le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello “essenziale” garantito a tutti i cittadini, ma le Regioni possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA.
Decreto di appropriatezza, Dicembre 2015
Il decreto appropriatezza approvato a dicembre scorso si prefige l’obiettivo di limitare le prescrizioni inutili. Le prestazioni sottoposte alle ‘condizioni di erogabilità’ sono 200. I medici dovranno rispettare le indicazioni di appropriatezza prescrittiva su prestazioni di Odontoiatria, Genetica, Radiologia diagnostica, Esami di laboratorio, Dermatologia allergologica, Medicina nucleare. In questo modo il medico avrà una riduzione della sua libertà, in quanto dovrà prescrivere gli esami solo se effettivamente necessari.
Il decreto di luglio ha portato grandi novità nel panorama sanitario italiano. Le 200 prestazioni limitate dal decreto appropriatezza sono state ridotte a 40. Inoltre, dopo 15 anni è stato aggiornato l’elenco delle malattie croniche e rare. Per esempio sono state convertite delle malattie rare in malattie croniche e invalidanti che se attestate da uno specialista che danno diritto all’esenzione. Tra queste malattie la celiachia passa da patologia rara a cronica. In questo modo sarà sufficiente una certificazione di malattia redatta da uno specialista per ottenere un attentato di esenzione.
La grande novità di Luglio sono proprio i nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), nati dal lavoro congiunto tra professionisti e ministero della Salute, perché, oltre ad offrire una gamma di nuove prestazioni per i cittadini, apportano vari elementi innovativi al cosiddetto Decreto Appropriatezza.
Cosa i Livelli essenziali di assistenza coprono e cosa no
Prestazioni totalmente escluse dai LEA:
- chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
- circoncisione rituale maschile;
- medicine non convenzionali ( agopuntura – fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche – fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate);
- vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
- certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all’impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all’affidamento e all’adozione, rilascio patente, porto d’armi, ecc.).
- le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea.
Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito indicate:
- assistenza odontoiatrica.
- densitometria ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia clinica.
- medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l’erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici definiti, l’età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione.
- chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave o che non possono portare lenti a contatto o occhiali,;
In sintesi possiamo affermare che i nuovi LEA si prefiggono l’obiettivo di ottimizzare un sistema sanitario congestionato da una crescente domanda accompagnata da una lenta ma costante riduzione dell’offerta. In conclusione possiamo affermare che cresce l’appropriatezza delle prestazioni ma si confermano differenze regionali importanti.